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Telecamere condominio parti comuni: non è il Grande Fratello

Succede spesso così: sparisce una bicicletta dal cortile, qualcuno trova il portone socchiuso e compare una scritta sulla porta dell’ascensore. A quel punto, in assemblea, arriva la proposta pronunciata con tono solenne: «Mettiamo le telecamere!». Silenzio. C’è chi annuisce rassicurato e chi invece si irrigidisce: perché la sicurezza è importante, ma anche la privacy lo è. Il condominio, infatti, non è una piazza pubblica né una proprietà privata individuale, ma uno spazio condiviso e, proprio per questo, la legge interviene con regole precise. Le telecamere condominio sono oggi uno degli argomenti più delicati del diritto condominiale: proteggono, ma possono anche creare conflitti se installate senza attenzione.

Dove si possono mettere le telecamere in un condominio?

Le telecamere condominio possono essere installate solo nelle parti comuni: ingresso, androne, cortile, garage, accessi ai locali tecnici. Non possono invece inquadrare l’interno di appartamenti privati, riprendere balconi di proprietà esclusiva o sorvegliare direttamente il pianerottolo davanti alla porta di un singolo condòmino. Questo perché si applica il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e il Provvedimento del Garante Privacy del 2010 (aggiornato alle linee guida europee 2019): la videosorveglianza deve rispettare il principio di proporzionalità. In altre parole: si può controllare l’accesso all’edificio, non la vita delle persone. Un esempio tipico:

  • telecamera puntata sul cancello → lecita;
  • telecamera puntata sul vicino che parcheggia → illecita.

Le telecamere condominio parti comuni devono quindi servire alla sicurezza collettiva, non al controllo personale.

Qual è la maggioranza necessaria per installare le telecamere condominiali?

Qui interviene direttamente il Codice Civile. L’art. 1122-ter c.c. stabilisce che l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Non serve l’unanimità e questo è molto importante. Un singolo condomino contrario non può bloccare l’impianto se la maggioranza è raggiunta. Naturalmente la delibera deve essere specifica, motivata (sicurezza, furti, danneggiamenti) e tecnicamente chiara (punti di ripresa, tempi di conservazione). In mancanza di ciò, può essere impugnata.

Quando si possono guardare le telecamere condominiali?

Qui nasce spesso il vero conflitto. Le immagini non possono essere guardate liberamente dall’amministratore o dai condòmini. La visione, però, è ammessa solo in caso di furto, danneggiamento, richiesta dell’autorità giudiziaria o per una contestazione concreta.  Non è consentito accedere e visionare le immagini delle telecamere condominio per controllare chi entra o esce per pura (o impropria) curiosità, verificare le abitudini dei vicini, monitorare comportamenti personali. Le registrazioni, inoltre, devono essere conservate per un tempo limitato (di regola 24-48 ore, salvo esigenze particolari documentate). L’amministratore diventa a tutti gli effetti responsabile del trattamento dei dati. Se consente accessi impropri o non protegge le registrazioni, ne risponde personalmente.

Telecamere condominio: il condominio non è un set cinematografico

Le telecamere possono aiutare a vivere più tranquilli, ma quando diventano strumenti di controllo reciproco, la sicurezza lascia spazio al sospetto e il cortile rischia di trasformarsi in una platea in cui tutti osservano tutti. La regola è semplice: la videosorveglianza deve proteggere le cose, non spiare le persone. Se nel tuo condominio stanno installando telecamere o se ritieni che l’impianto sia irregolare, scrivimi su studiolegalestefanini@gmail.com

A volte non serve togliere la telecamera, ma solo rimetterla al posto giusto.

Avv. Chiara Stefanini