C’è un sipario in ogni condominio, anche quando non lo vediamo. Sta tra il citofono e la bacheca delle comunicazioni. Tra l’occhio della telecamera e la voce del portiere. È lì che va in scena una commedia invisibile: quella della privacy condominio, dove tutti recitano ma pochi conoscono la trama. La legge GDPR è come un copione europeo che tutti devono seguire, anche in un vecchio palazzo milanese anni ’60 con ascensore scricchiolante e riunioni animate. Perché i dati, anche quelli che sembrano banali, raccontano storie. E le storie, si sa, vanno trattate con cura. Come avrebbe detto Calvino, “prendere sul serio il linguaggio” è anche prender sul serio ciò che gli altri condividono, fosse pure solo un numero di telefono lasciato su un modulo.
Cosa deve fare l’amministratore per la privacy?
Nel ruolo di titolare del trattamento privacy condominio, l’amministratore non può improvvisare. Deve informare, custodire, aggiornare, nominare eventuali responsabili (come il tecnico dell’antifurto o il gestore del software contabile) e mantenere un registro dei trattamenti. Un esempio? L’elenco dei morosi. Non può essere affisso in bacheca senza filtri. Serve un’informativa, servono criteri, serve discrezione. La legge GDPR condominio non è un fardello burocratico: è una grammatica della responsabilità. Come in teatro, dove una battuta fuori posto cambia il senso dell’intera scena. L’amministratore deve operare nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), assumendo il ruolo di titolare del trattamento. Questo comporta obblighi precisi: dalla tenuta del registro dei trattamenti, all’informativa completa per i condòmini, fino alla nomina (se necessario) di un responsabile esterno. E sì, anche se la palazzina ha solo sei unità: la legge non guarda le dimensioni, ma la sostanza.
Quando l’amministratore di condominio viola la privacy?
Le violazioni, spesso, non fanno rumore. Sono sviste da palcoscenico: la mail inviata con tutti gli indirizzi visibili, i documenti archiviati senza protezione, la telecamera che riprende anche l’interno degli appartamenti. Un esempio concreto? La registrazione delle assemblee condominiali. Non può essere effettuata senza il consenso informato di tutti i partecipanti. È necessario specificarne lo scopo (es. verbalizzazione), il tempo di conservazione e chi potrà accedere alla registrazione. Un condòmino particolarmente attento potrebbe impugnare la decisione o addirittura segnalare la violazione al Garante. Un errore diffuso? Installare sistemi di videosorveglianza senza informare i condòmini o senza segnaletica. La privacy non è censura: è contesto. Una protezione della cornice narrativa, non dell’assenza di trama. E quando manca il contesto, arriva il Garante. E lì, la scena cambia.
Adeguamento privacy condominio: chi paga?
Come tutte le spese ordinarie, anche l’adeguamento al GDPR va sostenuto da tutti i condòmini. L’adeguamento non è facoltativo, né simbolico: serve per mettersi al riparo da sanzioni anche molto salate. Il GDPR non è un dettaglio formale, ma un impianto normativo che tutela dati, persone e responsabilità. Le spese sostenute per l’adeguamento (consulenze, informative, cartelli, software di gestione dati) rientrano nelle spese ordinarie e sono quindi a carico della collettività condominiale, salvo diversa delibera. Può includere consulenza legale, software, moduli aggiornati. Non è un lusso, è una condizione di legalità. Immaginate di allestire uno spettacolo in un teatro privo di uscite di sicurezza: ecco, gestire un condominio senza adeguamento privacy è lo stesso rischio. E anche il pubblico — ovvero i condòmini — rischia di uscirne danneggiato. Per questo, il costo è condiviso: perché la tutela dei dati è un interesse collettivo, non un capriccio da regista.
Privacy condominio: chiusura teatrale
Nel microcosmo condominiale, ogni dato è un personaggio. E ogni assemblea è una prova generale. La privacy condominio non è un ostacolo, ma un suggeritore dietro le quinte, che sussurra cosa si può fare e come. Proteggere la privacy è proteggere la relazione, il vivere insieme, il rispetto dell’altro anche quando ci divide un pianerottolo e, come diceva Pirandello: “il rispetto è la soglia dell’incontro”. Anche tra condòmini.
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Avv. Chiara Stefanini