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Installazione ascensore condominio: ripartizione spese

Ascensore cercasi… basta un voto? Inizia così, con una proposta all’ordine del giorno che scatena più tensioni di una prima teatrale in un teatro off: l’installazione ascensore condominio. Tra chi lo desidera da anni, chi non ci salirà mai e chi pensa che “fa perdere valore all’immobile”, la discussione prende toni da commedia di costume. Ma al di là delle opinioni, cosa dice la legge, soprattutto in merito all’installazione ascensore ripartizione spese?

Quali sono i requisiti per l’installazione di un ascensore in un condominio?

L’ascensore si può installare anche in un edificio privo, purché venga deliberato in assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio). Inoltre, è ammessa l’installazione anche su iniziativa di un singolo condomino, se serve per eliminare barriere architettoniche, in base alla Legge 13/1989. In questo caso, l’assemblea non può opporsi irragionevolmente.

Installazione ascensore condominio: come opporsi all’installazione dell’ascensore?

Chi non è d’accordo con l’installazione ascensore condominio può votare contro in assemblea, ma attenzione: non basta un no per bloccare tutto. Se l’ascensore rispetta le norme edilizie e urbanistiche e non pregiudica la stabilità o il decoro dell’edificio, il singolo condomino potrà al massimo opporsi in tribunale, ma dovrà dimostrare un danno concreto (Cass. civ., Sez. II, 22 febbraio 2021, n. 4727). L’opposizione pretestuosa non regge: il teatro condominiale non ammette primedonne.

Come si ripartiscono le spese per l’installazione dell’ascensore?

Qui il palcoscenico si complica. La regola generale in caso di installazione ascensore condominio prevede la ripartizione in base ai millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.), ma da qualche anno la Cassazione ha stabilito che è possibile anche una divisione per piano, a seconda dell’utilità dell’ascensore. Alcuni regolamenti prevedono tabelle specifiche per l’impianto elevatore, da verificare con attenzione.

Chi abita al piano terra deve pagare le spese dell’ascensore?

Domanda da un milione di millesimi. La risposta è: dipende. Se il regolamento lo esclude o se l’utilità dell’ascensore è nulla per chi abita al piano terra (nessun accesso, nessun beneficio), allora può non partecipare alle spese. Ma in assenza di queste condizioni, anche il piano terra paga. Il principio è che l’ascensore migliora comunque il valore dell’intero edificio. Anche se non ci sali, ne benefici.

Nel teatro del condominio, l’ascensore è spesso il protagonista di monologhi accesi e cori fuori tempo. Ma tra delibere, opposizioni e tabelle millesimali, c’è un copione da seguire. E quando non torna nulla – né i conti, né la logica – meglio rivolgersi a un avvocato. Prima che la scala B si trasformi in un melodramma scrivimi su studiolegalestefanini@gmail.com

Avv. Chiara Stefanini