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Come mandare via l’amministratore di condominio?

La Riforma del 2012 ha stabilito che la figura dell’amministratore è obbligatoria nel caso in cui i condòmini siano più di otto.

L’assemblea, in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo, può deliberare la revoca dell’amministratore con 500/1000.

Un’altra modalità prevista è la revoca giudiziale, strumento utilizzato nel caso in cui l’amministratore compia gravi irregolarità fiscali o risulti inadempiente agli obblighi di legge.

In queste ipotesi, i singoli condòmini potranno rivolgersi al Giudice, il quale, verificati i presupposti, revocherà l’amministratore.

La normativa non prevede un elenco esaustivo e completo delle irregolarità poste in essere dall’amministratore tali da giustificare, agli occhi del Giudice, la sua revoca: l’art. 1129 c.c. annovera, a mero titolo esemplificativo, alcune gravi irregolarità, tra cui:

– l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del consuntivo, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca o la nomina del nuovo amministratore;

– la mancata apertura di un conto corrente condominiale;

– l’aver creato una confusione tra il patrimonio condominiale e il patrimonio personale dell’amministratore;

– l’aver consentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

– l’aver omesso di curare diligentemente l’azione di recupero del credito;

– l’omessa tenuta del registro anagrafe, registro contabilità, registro verbali assemblea, registro nomina e revoca amministratore.

La legge precisa che in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria l’assemblea non possa nominare nuovamente l’amministratore revocato.

Nel silenzio della norma, parte della dottrina ritiene che tale impedimento possa valere per l’anno in cui avviene la revoca e per l’anno successivo.